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Il Giudice di Pace di Vigevano rammenta la differenza tra omologazione e approvazione. Addio multa se il Velocar è solo approvato e sprovvisto della necessaria omologazione
di Lucia Izzo - Il verbale emesso a seguito di controllo effettuato da un dispositivo elettronico di rilevamento della velocità solo approvato, e non omologato, risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido.
La velocità oltre i limiti imposti dalla legge era stata rilevata da un apparecchio "Velocar" di cui il ricorrente evidenzia la mancata omologazione da parte del MISE.
Apparecchiature debitamente omologate Omologazione e approvazione: le differenzeVerbale illegittimo se manca l'omologazione dell'autoveloxLa procedura di omologazione a cui le apparecchiature devono essere sottoposte, precisa il magistrato onorario, va distinta nettamente da quella dell'approvazione: come precisato dall'art. 192 Reg. C.d.S., la prima consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento.
Diversa è invece la procedura di approvazione, che ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Pertanto, l'omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimenti più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.
Nel caso di specie, sebbene richiesta, non è mai stata prodotta l'omologazione dell'apparecchiatura perché non è disponibile, come scrive la casa produttrice Velocar, poiché tale dispositivo è per competenza approvato del MIT e non dal MISE. In conclusione, stante il combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.d.S. e 192 e 345 Reg. C.d.S., si può ritenere che tali apparecchiature debbano essere sottoposte anche a procedura di omologazione.
Poiché, nel caso di specie, il dispositivo Velocar è provvisto di approvazione, ma non di omologazione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento, il verbale oggetto dell'ordinanza opposta risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido. Dall'accoglimento del ricorso consegue dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Si ringraziano il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon e il Presidente dell'Associazione AutoMoto Club Romagna Luca Ricci per la cortese segnalazione
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